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​Le nuove frontiere della responsabilità medica dopo la riforma Gelli

La Redazione
I relatori del convegno
Se n'è discusso nel convegno giuridico formativo che si è tenuto ieri nella biblioteca comunale
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L’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli”, in collaborazione con “Il Commentario del Merito”, ha organizzato l’incontro giuridico formativo incentrato sulle novità introdotte dalla recente riforma Gelli in tema di responsabilità medica.Nel corso del convegno, che si è tenuto ieri nella biblioteca comunale Eustachio Rogadeo, Maricla Marrone ha evidenziato le criticità sottese alle metodiche medico legali di accertamento in sospetto di responsabilità professionale. Nella relazione successiva Ilaria Casu, giudice del Tribunale di Bari, ha esposto l’evoluzione normativa e giurisprudenziale avvenuta in tema di responsabilità medica, sino alla legge Balduzzi. Paolo Iannone, esperto della materia e autore del volume “La responsabilità medica, tra orientamenti precedenti e nuove prospettive” (Cacucci Editore) ha illustrato poi, articolo per articolo, tutte le novità apportate dalla riforma Gelli-Bianco. Iannone si è soffermato sulle problematiche sottese in ambito civile, con riferimento all’articolo 7 della legge di riforma: «Oramai, come per l’illecito ambientale, il legislatore ha deciso di tipizzare il 2043 nella condotta del medico con conseguente superamento della regola giurisprudenziale del contatto sociale. Ciò rappresenta prima di tutto una rivoluzione, in ambito giuridico, perché è la prima legge in Italia che disciplina la responsabilità del medico. Pur non trascurando le luci ed ombre, come ogni riforma prodotta dal Parlamento italiano, tra gli aspetti salienti, non può certamente sfuggire, il tentativo, da parte del legislatore, di spostare il centro delle molteplici azioni giudiziarie verso le aziende ospedaliere lasciando maggior respiro al professionista sanitario».

«L’aspetto fondamentale, già avviato nell’anno 2012 con la legge numero 189 nell’ambito dell’accertamento di responsabilità del professionista sanitario, è certamente rappresentato dalla verifica della condotta del medico, qualora quest’ultimo si sia attenuta o meno alle linee guida» ha concluso Iannone.

Al termine delle relazioni si è aperto un vivace dibattito, nel corso del quale il pubblico ha sollevato numerose questioni giuridiche.

sabato 29 Aprile 2017

(modifica il 28 Giugno 2022, 23:46)

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