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​Novità per vendita e locazione degli immobili in edilizia agevolata zona 167

La Redazione
Alloggi in edilizia agevolata
Da oggi nuovi criteri per la rimozione dei vincoli di prezzo
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi, 25 novembre, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono fissate le modalità per la rimozione dei vincoli al prezzo massimo di vendita e al canone massimo di locazione degli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata o convenzionata in zona 167.

L’attuale normativa in materia (l’art. 31, comma 49bis della legge n. 488/1998 è stato modificato nel 2018) prevede che il vincolo del prezzo massimo di cessione indicato nelle convenzioni di edilizia agevolata possa essere rimosso a richiesta dell’interessato, dopo che siano passati almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, mediante il pagamento al Comune di un corrispettivo e la contestuale stipula di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione. In questo modo il prezzo di vendita o il canone di locazione dell’unità immobiliare può essere lasciato al libero accordo tra le parti.

Il decreto “Affrancazioni”, atteso da tempo per porre fine ad incertezze sulla validità di contratti stipulati con valori differenti da quelli vincolati, fissa (articolo 1) il criterio per il calcolo del corrispettivo (CRV), che il proprietario di un immobile costruito in edilizia agevolata in zona 167, intenzionato a venderlo o affittarlo, dovrà versare al Comune, per eliminare il vincolo del prezzo massimo indicato nella convenzione di acquisto dell’immobile.

Nel regolamento ministeriale si prevede che tale corrispettivo (CRV) si ottenga determinando la metà dell’importo calcolato in base alla quota millesimale dell’unità immobiliare e ai criteri stabiliti dalla legge 448/1998, che andrà, poi, diminuita moltiplicandola per un coefficiente di riduzione, che tiene conto della differenza tra durata della convenzione e numero di anni trascorsi dalla sua stipula.

Nel caso di convenzione relativa ad immobili costruiti con la cessione del diritto di superficie di durata compresa tra 60 e 99 anni, il corrispettivo (CRV) va ulteriormente ridotto della metà.

L’articolo 2 del decreto introduce, poi, la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento al Comune, presentando una specifica garanzia fideiussoria. Una volta concessa la dilazione del pagamento, la stipula della convenzione di rimozione del vincolo e la relativa trascrizione potranno avvenire, però, solo dopo il pagamento della prima rata.

Infine il decreto (articolo 3) dispone che i Comuni, per accelerare e semplificare le procedure, garantiscano sui propri siti istituzionali adeguata e tempestiva pubblicità delle procedure e, soprattutto, adottino schemi di convenzione-tipo.

mercoledì 25 Novembre 2020

(modifica il 28 Giugno 2022, 14:34)

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